In via generale, i termini quadro sono di due anni, sia per la contribuzione, sia per la
prestazione. Eccezioni sono previste per le persone che si dedicano all’educazione dei figli.
La legge prevede infatti che il periodo durante il quale l’assicurata ha interrotto il lavoro per maternità – nella misura in cui tali assenze costituiscono oggetto di tutela delle lavoratrici o sono conformi alle clausole delle convenzioni collettive di lavoro – conta ugualmente come periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 2 lett. d LADI).
Il termine quadro di contribuzione dell’assicurata che si è dedicata all’educazione del figlio è di quattro anni e si prolunga di due anni al massimo per nascite ulteriori. Il periodo educativo tuttavia è applicabile a uno solo dei genitori e per un solo figlio (art. 9b cpv. 2 – 4 LADI).
Esenzione dalle condizioni relative al periodo di contribuzione
Sono esentate dalle condizioni relative al periodo suddetto, le persone che – entro i limiti del termine quadro e per più di dodici mesi complessivi – non sono state in un rapporto di lavoro per via della maternità, e, pertanto, non hanno potuto soddisfare le condizioni relative al periodo di contribuzione, pure essendo state domiciliate in Svizzera. Sono pure esentate dalle vigenti condizioni di contribuzione le persone che – a seguito di separazione, divorzio, invalidità o morte del coniuge o per altre ragioni analoghe ovvero per la soppressione della rendita d’invalidità – sono nuovamente costrette a esercitare un’attività salariata o ad ampliarla (art. 14 cpv. 2 LADI). In tal caso hanno diritto a non oltre 90 indennità giornaliere (art. 27 cpv. 4 LADI).
In generale, il termine (quadro) applicabile al periodo della contribuzione decorre dal primo giorno di disoccupazione e dura per due anni.
Il termine (quadro) di prestazioni dell’assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni, ricorrendo le seguenti condizioni:
- il termine quadro di indennità è già in corso all’inizio del periodo educativo di un
figlio minore di 10 anni;
- al momento della riattivazione della disoccupazione, l’assicurato(a) non dispone di
un periodo di contribuzione sufficiente.
Come avviene per il termine (quadro) di contribuzione, lo stesso periodo educativo è
applicabile ad uno solo dei genitori e per un solo figlio (art. 9b cpv. 2 – 4 LADI).