Persone assicurate obbligatoriamente o facoltativamente
La nuova legge sull’assicurazione malattia (LAMal RS.832.10) del 18 marzo 1994 è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Essa conserva il principio di un’assicurazione malattia di base obbligatoria per tutte le persone che sono domiciliate o che lavorano in Svizzera.
Le prestazioni di base previste dalla legge possono essere integrate mediante prestazioni assicurative complementari. Tali assicurazioni complementari sono facoltative e non costituiscono oggetto della LAMal, ma della legge sul contratto d’assicurazione (LCA RS 221.229.1) del 2 aprile 1908 e sono gestite mediante compagnie private.
Copertura delle cure
Secondo la LAMal, la copertura delle cure è identica per tutti gli assicurati; si parla di prestazioni di base.
Per contro, in materia di assicurazioni complementari, gli assicuratori privati godono di ampia libertà rispetto alle condizioni che possono offrire e, quindi, queste variano da una compagnia all’altra e da persona a persona, in base allo specifico contratto che stipulano. Per la presa a carico delle cure, conviene fare allora una distinzione tra l’assicurazione sociale di base e l’assicurazione complementare privata.
Assicurazione sociale (LAMal)
- Accettazione obbligatoria: le casse malattia non possono rifiutare alcun interessato: è ciò che si definisce «obbligo a contrarre».
- Premi identici : il premio non può essere commisurato in funzione del rischio
connesso allo stato di salute o ad altri criteri. I premi sono identici per uomini e donne. La commisurazione al rischio è consentita unicamente in ragione dell’età di ingresso dell’assicurato e della regione di appartenenza.
Esclusa ogni possibile *riserva per le spese di cura.
- Maternità assicurata (senza termine d’attesa o di carenza).
Assicurazione privata complementare (LCA)
- Non sussiste alcun obbligo di accettazione gli interessati possono essere rifiutati, e coloro che presentano fattori di rischio possono essere pure esclusi (ad esempio, fumatori, femmes au foyer.
- Premi dipendenti dal rischio: le casse possono commisurare i premi
individualmente, in funzione del profilo di rischio dell’assicurato.
- Riserve possibili, rimesse alla discrezionalità dell’assicuratore.
- Sovente con esclusione della maternità: le prestazioni in caso di maternità sono spesso escluse o assicurate esclusivamente mediante premi supplementari.
Obbligo di contribuzione
Tutti gli assicurati/le assicurate pagano premi. Nell’assicurazione obbligatoria di base è vietato alle casse malattia di commisurare il premio in funzione del sesso o dell’età. Per contro, le casse malattia possono farlo in base ai cantoni e alle regioni e possono altresì offrire premi speciali per giovani e bambini (meno di 25 anni compiuti: (art. 61 LAMal). Esse sono tenute a farlo per i minori di 18 anni. Inoltre, riduzioni di premio sono autorizzate per particolari forme di assicurazione (scelta di franchigia più elevata, assicurazione con bonus, modello HMO o modello medico di famiglia: art. 62 LAMal).
Riduzione dei premi
Una riduzione dei premi individuali è accordata agli assicurati in condizioni economiche precarie. Ogni cantone dispone di un proprio sistema di riduzione dei premi (sussidi e simili). Per questo, l’ammontare delle sovvenzioni, la cerchia degli aventi diritto e le procedure variano da un cantone all’altro (art. 65 LAMal).
Indennità giornaliera in caso di malattia o di gravidanza
La Svizzera è l’ultimo paese europeo a non aver reso obbligatoria l’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; ciò costituisce una lacuna significativa del nostro sistema sociale.
Non sono andati a buon fine diversi tentativi di rendere obbligatoria l’indennità giornaliera obbligatoria; la previsione di una simile assicurazione si fa tuttora attendere, continuando a restare facoltativa.
La lavoratrice in Svizzera non è necessariamente coperta da assicurazione in caso di
impedimento lavoro (art. 6 LPGA) per gravidanza o per malattia.
In simili casi, se si assenta dal lavoro per ragioni di salute, il salario continua a esserle pagato per una durata limitata che dipende dagli anni di servizio. In mancanza di assicurazione o di disposizioni contrattuali più favorevoli, infatti, trova applicazione il Codice delle obbligazioni che obbliga il datore di lavoro a versare temporaneamente il salario al dipendente che si trovi impossibilitato – senza colpa – a lavorare (art. 324aCO). Tuttavia, è opportuno ricordare che il lavoratore non ha diritto ad alcuna retribuzione se è in prova o se il contratto è stato stipulato per meno di tre anni o ha durata inferiore a tre mesi.