L’assicurazione «indennità per la perdita di guadagno, IPG)» è un’assicurazione a favore delle persone che svolgono un servizio, prevista dalla legge federale sulle indennità per la perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG RS 834.1) del 25 settembre 1952.
Essa riguarda due comparti: la compensazione di una parte della perdita di guadagno e il rimborso di spese di custodia a favore di uomini e donne, impossibilitati ad occuparsi
personalmente dei loro figli per ragioni di servizio. La normativa prevede altresì assegni per i figli. Essa è prevista per le persone in servizio presso l’esercito (ivi compreso il servizio della Croce Rossa), presso il servizio civile o la protezione civile al pari dei partecipanti ai corsi per monitori di «Gioventù e sport» e dei monitori per giovani tiratori (art. 1 LIPG).
Versano contributi per l’IPG gli stessi assicurati AVS.
L’indennità giornaliera massima non supera 245 franchi (dati 2012; art.16a LIPG).
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro per le persone salariate; per le altre (indipendenti, disoccupati, studenti ecc.) deve essere presentata direttamente alla cassa di compensazione del loro domicilio, mediante formulario ad hoc. Il diritto si estingue in 5 anni dalla fine del servizio.