L’assicurazione di disoccupazione è disciplinata dalla legge del 25 giugno 1982 (LADI RS 837.0). Di regola, indennizza le persone alla ricerca di un impiego che, prima della
disoccupazione, esercitavano un’attività lucrativa.
Che cosa succede con le donne incinte in disoccupazione e le madri che hanno interrotto per un certo periodo l’attività professionale per dedicarsi ai figli? Possono esse richiedere il trattamento di disoccupazione? In caso affermativo, a quali condizioni? Come si favorisce il reinserimento delle madri nella vita professionale? Come e quando si considerano i periodi riservati esclusivamente alla cura dei figli? Possono esse beneficiare dei servizi offerti dagli uffici di collocamento, indipendentemente da qualsiasi indennità?