Le donne e gli uomini che rinunciavano – in tutto o in parte – a esercitare un’attività
lucrativa per educare i loro figli, prima della decima riforma AVS, erano discriminate. Tale situazione è stata corretta con l’introduzione degli accrediti per compiti educativi o di assistenza. Tali accrediti non consistono in prestazioni in denaro, ma piuttosto in un
supplemento aritmetico che si aggiunge al reddito proveniente dall’attività lucrativa.
Pertanto, sono presi in considerazione solo al momento in cui la rendita viene liquidata.
L’accredito corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia minima (adesso 41’760 franchi all’anno, valori 2012). Un solo accredito completo (accredito educativo e di assistenza) è accordato per ciascun anno civile. Gli accrediti producono effetti solo se il limite da cui scaturisce la rendita AVS massima non è stato (ancora) raggiunto.
Accrediti per compiti educativi
L’assicurata beneficia dell’accredito per compiti educativi per gli anni dedicati alla cura di uno o più figli minori di 16 anni. Il numero dei figli è irrilevante. Per le coppie, l’accredito spetta per metà a ciascun genitore, senza chiedersi chi abbia di fatto educato i figli. Per i periodi dedicati ai figli al di fuori del matrimonio – celibi/nubili, divorziati o vedovi – beneficia dell’accredito esclusivamente il genitore che ha l’autorità parentale (art. 29 sexies LAVS). Nessun accredito spetta agli affidatari (nourriciers: Tribunale federale H 304/98 del 28 maggio 1999).
Accrediti di assistenza
Gli/le assicurati(e) che si sono occupati(e) di parenti in linea ascendente o discendente, del coniuge, degli affini o dei figli di altro letto hanno diritto ad accrediti di assistenza,
ricorrendo le seguenti condizioni:
- l’assicurato(a) e la persona assistita vivono in comunione domestica;
- la persona presa a carico beneficia di un’indennità AVS o AI per grandi invalidi,
almeno di livello medio
Richiesta di accredito
Gli accrediti per compiti educativi sono automaticamente conteggiati al momento del calcolo della rendita. Invece, per far sì che gli accrediti di assistenza siano conteggiati ai fini della determinazione della rendita, gli assicurati devono far valere il loro diritto agli accrediti per iscritto ogni anno; in caso di omissione, il diritto si prescrive in 5 anni.