Notoriamente, hanno diritto al congedo di maternità pagato le donne che, al momento del parto presentano le seguenti condizioni:
- sono in un rapporto di lavoro;
- esercitano un’attività lucrativa indipendente: qui, elemento determinante è il
riconoscimento di tale status da parte dell’AVS. L’eventuale interruzione di attività
prima della gravidanza non costituisce ostacolo al riconoscimento di tale status ed è
del tutto indipendente da redditi sostitutivi (TF E 2/29 novembre 2006) ;
- collaborano all’impresa del marito, della famiglia o del loro partner, ricevendone un salario ;
- sono in disoccupazione e già a beneficio di un’indennità giornaliera dell’assicurazione disoccupazione, o comunque ricorrono le condizioni di diritto
all’indennità;
- sono impedite al lavoro per causa di malattia, di infortunio o d’invalidità e
beneficiano – a tale titolo – di indennità giornaliere di un’assicurazione sociale o
privata, nella misura in cui tali indennità siano state calcolate sulla base di un salario
preesistente;
- sono in un rapporto di lavoro valido, ma non ricevono alcun salario né indennità
giornaliere, essendone già scaduto il termine.
Altre due condizioni devono ricorrere cumulativamente:
- la donna deve essere stata assicurata presso l’AVS durante i nove mesi precedenti il
parto (8 mesi in caso di parto prima dei 9 mesi ; 7 mesi per parto prima del’ottavo
mese; 6 mesi per parto prima del settimo mese);
- la donna deve aver lavorato almeno cinque mesi durante gli ultimi nove che
percedono il parto
In generale, tutte le donne che hanno domicilio in Svizzera, o che vi esercitano un’attività lucrativa – ad esempio, le frontaliere – sono interessate all’indennità. I periodi di occupazione e di assicurazione acquisiti in uno stato dell’UE o dell’AELS sono considerati utili.
La questione di sapere se l’attività lucrativa sarà ripresa (o meno) dopo il congedo di maternità è irrilevante. Allo stesso modo, non sono rilevanti né il grado d’occupazione, né la regolarità del lavoro ai fini del diritto alle indennità di maternità. Simili elementi, semmai, hanno rilevanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, essendo questa calcolata in funzione del reddito realizzato precedentemente al parto.