La legge sul lavoro (LL – RS 822.11) del 13 marzo 1964 è una regolamentazione di diritto pubblico che disciplina due aspetti principali:
- la durata dell’orario di lavoro e dei riposi;
- la protezione (la tutela) della salute, la prevenzione degli infortuni e la tutela particolare dei giovani lavoratori e delle giovani lavoratrici incinte e delle giovani madri.
Il principio legale
In linea di principio la legge si applica a tutte le imprese private e pubbliche come pure ai lavoratori e alle lavoratrici che vi lavorano. Tuttavia, esistono eccezioni riguardo alla sua applicabilità, sia rispetto a determinate imprese, sia rispetto a specifici lavoratori.
Ai sensi della legge, esiste un’impresa ogniqualvolta un datore di lavoro impiega uno o più dipendenti in modo durevole o temporaneo, pur senza fare uso di impianti o di locali particolari (art. 1 cpv. 1 e 2 LL). Il concetto d’impresa, quindi, è molto ampio in modo da ricomprendervi ogni possibile situazione, e nel contempo, per tutelare il maggior numero possibile di lavoratori.
La nozione di lavoratore (art. 1 OLL 1) è più ampia di quella contenuta nel codice delle obbligazioni. Infatti, tale concetto si applica a tutte le persone occupate presso imprese – a tempo pieno o a tempo parziale – in modo durevole o meno. L’esistenza di un contratto di lavoro, in senso formale del termine, o di una remunerazione non è rilevante.
In tal modo, l’attività di lavoro può essere esercitata tanto sulla base di un contratto di lavoro dipendente, quanto di un mandato, di un contratto misto o comunque non specificatamente previsto dalla legge.
Tenuto conto delle specifiche eccezioni di legge, la suddetta tutela non si applica a tutte le relazioni di lavoro. Determinate relazioni infatti ne sono escluse totalmente, altre solo a livello parziale, nel senso che solo alcune disposizioni di legge vi si applicano per quel che le concerne (ad esempio, quelle riguardati la durata dell’orario di lavoro e dei riposi e/o quelle relative alla tutela della salute o all’età minima d’impiego).
Le eccezioni
1) Le imprese e le persone seguenti non sono soggette alle disposizioni sulla tutela della salute, né a quelle sulla durata del lavoro e dei riposi:
- le imprese familiari;
- le imprese soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese del trasporto pubblico;
- le imprese soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
- le strutture ecclesiastiche e altre persone al servizio di una chiesa, le comunità i cui membri hanno fatto voto di povertà (maisons professes), case madri e/o le altre comunità religiose;
- le persone domiciliate in Svizzera dell’amministrazione pubblica di stati esteri o di organizzazioni internazionali;
- gli equipaggi di imprese svizzere di trasporto aereo;
- i rappresentanti di commercio ai sensi della legislazione federale;
- i lavoratori soggetti all’accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni del lavoro dei barcaioli renani
2) Invece, le imprese e le persone seguenti sono soggette alle sole disposizioni sulla tutela della salute:
- le amministrazioni federali, cantonali e comunali, gli stabilimenti di diritto pubblico privi di personalità giuridica e le corporazioni di diritto pubblico che abbiano stipulato con la maggioranza del loro personale rapporti di lavoro di diritto pubblico, ad eccezione di determinate imprese federali, cantonali o comunali alle quali la legge è applicabile nella sua integrità;
- i lavoratori che esercitano un «ufficio direttivo elevato», sulla base della loro posizione nell’ambito della struttura aziendale o che dispongano di potere decisionale sugli affari e sullo sviluppo dell’impresa o su una parte di essa o possano influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza, riconducibili essenzialmente al loro superiore (art. 9 OLL 1);
- i lavoratori che esercitano attività scientifiche. Per attività scientifica occorre intendere la ricerca (di base e quella applicata, ma con esclusione dello sviluppo e della produzione) e l’insegnamento; la lavoratrice deve poter disporre di ampi margini di manovra nell’ambito della definizione degli obiettivi (di ricerca), nella esecuzione e nella ripartizione di tali attività (art. 10 cpv. 1 e 2 OLL1). Per contro, la legge si applica al personale tecnico e amministrativo e, per ciò che concerne le regole sulla tutela della maternità, le norme qui di seguito specificate (art. 10 cpv. 3 OLL1);
- le lavoratrici che esercitano un’attività artistica indipendente;
- le insegnanti delle scuole private, al pari delle insegnanti, assistenti sociali, educatrici e sorveglianti impiegate presso strutture pubbliche. Quest’ultime sono soggette a uno specifico contratto di lavoro della Confederazione (del 16 gennaio 1985, RS 221.215.324.1) che prevede un congedo di maternità pagato di 16 settimane, ma che non prevede altre misure di tutela in caso di lavoro notturno
In ordine alle disposizioni sulla protezione della salute, si rinvia ai seguenti articoli: :
- art. art. 6 LL sulla tutela della salute in generale e l’insieme delle disposizioni dell’OLL3;
- art. 35 LL, meglio specificato via articoli art. 60 – 65 OLL1, in ordine alla tutela delle donne incinte e delle madri in allattamento – tutela durante la gravidanza e l’allattamento (art. 35 cpv. 1 LL) impiego di donne incinte e di madri in allattamento (art. 35 cpv. 2 LL) divieto di lavori gravosi e pericolosi (art. 35 al. 3 LTr);
- art. 36a LL e art. 66 OLL1 sul divieto di determinati lavori gravosi
Ma attenzione, gli art. 35a e 35b LL in materia di occupazione durante la maternità e di assenza per gravidanza e per allattamento, il lavoro notturno e la tutela in caso di responsabilità familiari art. 36a LL non sono state incluse tra le disposizioni relative alla tutela della salute menzionate nell’art. art. 3a LL. Ne consegue che tali disposizioni non sono applicabili ai rapporti di diritto pubblico. Per le amministrazioni federali, cantonali e comunali occorre riferirsi invece alle rispettive vigenti leggi di diritto pubblico (statuto dei funzionari o leggi sul personale), che sono generalmente più generose rispetto alla vigente legge federale sul lavoro.
3) Le seguenti imprese sono soggette alle disposizioni della LL in ordine all’età minima di assunzione:
- le imprese agricole e quelle dei servizi accessori che svolgono prevalentemente attività di trattamento, di utilizzo e di lavorazione principale dei prodotti nonché gli uffici locali collettori di latte;
- le imprese che sono collegate e che lavorano il latte, le imprese che si dedicano soprattutto alla lavorazione degli ortaggi (mediante ordinanza, determinate disposizioni possono essere dichiarate applicabili alle imprese che formano apprendisti, se necessarie alla loro tutela);
- la pesca;
- le attività in case private (ménages privés)
Tutela particolare per le donne incinte, partorienti, in allattamento e aventi neonati ai sensi della vigente legge sul lavoro
La legge impone al datore di lavoro di tutelare adeguatamente la salute delle donne incinte e delle madri che allattano (art. 35 LL).
In tale contesto, il datore di lavoro è tenuto:
- a impiegarle in modo tale che la loro salute e quella dei loro nascituri/figli non sia compromessa per via di lavori gravosi o pericolosi;
- a gestire di conseguenza le loro condizioni di lavoro, vigilando sull’osservanza delle specifiche disposizioni in materia di assenza, orari di lavoro, ore supplementari, lavoro notturno e responsabilità familiari (articoli 35, 35a, 35b, 36 LL, 60-66 OLL1).