Dopo il periodo di prova
Trascorso il periodo di prova, il datore di lavoro non può dare disdetta del contratto durante la gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto (art. 336c CO cpv. 1).
Partendo da questo principio, le donne hanno la facoltà di richiedere un prolungamento di 2 settimane del loro congedo di maternità, che non può essere rifiutato, ma le 2 settimane non sono retribuite (salvo disposizioni più generose proprie dall’azienda).
Il datore di lavoro è libero di concedere ulteriori congedi non retribuiti. Ma, attenzione: durante congedi non pagati di oltre 30 giorni, lavoratori e lavoratrici non sono più assicurati(e) contro gli infortuni.
Possibilità di estendere l’assicurazione infortuni per convenzione
La copertura dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere estesa di 6 mesi al massimo mediante convenzione particolare (art. 3 LAINF). Una tale assicurazione per convenzione deve essere convenuta prima della scadenza dei 30 giorni, requisito essenziale per l’estensione di copertura. L’assicurazione per convenzione conviene al momento di passare da un impiego all’altro o per far fronte a congedi non retribuiti, appunto come in caso di maternità.