Le disposizioni di legge sul lavoro finalizzate a tutelare la salute delle donne incinte si
applicano pure alle donne in allattamento (v. In attesa del Bebè – tutela della salute – lavori vietati).
Obblighi generali del datore di lavoro
Rispetto alla donna che allatta, il datore di lavoro ha i seguenti obblighi (art. 35 LL):
- impiegarle in modo tale che la loro salute e quella dei loro figli non subisca
pregiudizi;
- gestire le loro condizioni di lavoro in modo conseguente
Occupazione e assenze:
- le madri che allattano non possono essere occupate senza il loro consenso (art. 35a
cpv. 1 LL);
- Esse possono lasciare il lavoro previo semplice avviso – l’assenza allora è considerata come tempo di lavoro, ma non devono essere obbligatoriamente pagate;
- le madri che allattano sono esonerate – su loro richiesta – dai lavori gravosi per loro – lavori valutati come pericolosi dall’analisi dei rischi (art. 64 cpv. 1 OLL1)
In tal caso, occorre offrire un lavoro esente da rischi; in mancanza, la lavoratrice ha la
facoltà di non lavorare ed essere pagata all’80% del salario (art. 62 e art. 64 OLL1).
Pagamento del salario in caso di dispensa dal lavoro per allattamento
Per le allattanti che chiedono di essere dispensate dal lavoro, la legge non attribuisce alcuna remunerazione. Sono fatte salve le pretese di natura contrattuale o che scaturiscano dall’applicazione analogica di disposizioni di diritto pubblico.
Se le ragioni mediche giustificano l’assenza, questa potrà essere considerata dall’ottica
dell’impedimento al lavoro non colpevole e dare così luogo al versamento del salario ai sensi dell’art. 324aCO, del contratto e delle convezioni collettive di lavoro.
Locali adatti
La donna che allatta deve potersi sdraiare e riposare in buone condizioni ambientali (in azienda deve essere predisposto un luogo di riposo adeguato: art. 34 OLL3).
Lavoro notturno, in squadra o a catena
E’ vietato per tutto il periodo dell’allattamento, il lavoro notturno, in squadra o a catena, quando il lavoro::
- comporta attività gravose o pericolose (v. lista dei lavori gravosi e pericolosi).
Ricordiamo che in caso di lavori pericolosi che rappresentano rischi – essere a
contatto con la tubercolosi, ad esempio – il datore di lavoro ha l’obbligo di trasferire
la lavoratrice in allattamento, per la durata di un anno, a lavori equivalenti esenti da
rischio; se il trasferimento non è possibile, la donna ha diritto di restare a casa e
ricevere l’80% del salario (comprese le eventuali indennità per la perdita di salario in
natura). Se la lavoratrice intende allattare anche più a lungo, per l’ulteriore periodo
non riceve alcun salario.
- consiste in lavoro a cottimo o lavoro cadenzato (art. 15 Ordinanza sulla protezione
della maternità);
- si svolge in un sistema di lavoro a squadra particolarmente pregiudizievole per la
salute; si considerano tali tutti i lavori in team che comportano una rotazione regolare
all’indietro (vale a dire che si accorciano i tempi di riposo in caso di cambio di
squadra, ad esempio 00:00-8:00; 22:00-6:00; 20:00-4:00) o prevede più di tre notti
consecutive (art. 14 Ordinanza sulla protezione della maternità).
Allattare è come lavorare – tempo riservato all’allattamento
Le madri che allattano devono poter disporre del tempo necessario (art. 35a cpv. 2 LL), sia in ambito aziendale, sia fuori.
Secondo l’art 35a cpv. 2, seconda frase LL alle madri che allattano deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento. Questa regola ha l’effetto – dal punto di vista del contratto di lavoro – di esonerare la lavoratrice dall’obbligazione di fornire la prestazione di lavoro.
Nel corso del primo anno di vita del bambino, la legge pone quale principio che le madri hanno il diritto di allattare il loro bambino al lavoro. Tutto il tempo necessario deve essere loro concesso dal datore di lavoro, durante il primo anno di vita del bambino. In pratica, si stima che il tempo medio che una donna consacra all’allattamento è circa di due ore al giorno.
Dal 1. giugno 2014, il tempo che una donna consacra all’allattamento sul posto di lavoro è retribuito secondo una scala che varia in funzione del numero di ore di lavoro quotidiane:
- Almeno 30 minuti al giorno per coloro che lavorano fino a 4 ore al giorno.
- Almeno 60 minuti al giorno per coloro che lavorano più di 4 ore al giorno.
- Almeno 90 minuti al giorno per coloro che lavorano più di 7 ore al giorno.
La legge prevede che il tempo consacrato all’estrazione del latte con una pompa o manualmente equivale al tempo per l’allattamento.