Le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono nettamente più
strutturate rispetto a quelle dell’assicurazione malattia; e sono le seguenti:
- a. rimborso delle cure e di altre spese imputabili all’infortunio;
- b. indennità giornaliere in caso d’inabilità temporanea al lavoro;
- c. rendita in caso d’inabilità permanente al lavoro o di decesso;
- d. indennità per lesione alla integrità o assegno per grandi invalidi
Prestazioni di cura e altre spese imputabili all’infortunio
La persona assicurata ha diritto al trattamento e a cure appropriate prestate da personale medico qualificato. La lista dei terapeuti non è limitata come quella dell’assicurazione malattia. Tutto ciò che è suscettibile di migliorare lo stato di salute dell’assicurato può essere rimborsato. L’assicuratore infortuni ha in ogni caso facoltà di visione sul trattamento richiesto; a tale scopo, ogni trattamento ipotizzato deve essergli preventivamente comunicato (art. 16 OAINF). Egli decide in ordine alla presa a carico, in considerazione delle qualifiche del terapeuta, dei costi e dell’efficacia del trattamento.
Le medicine sono rimborsate al pari di quanto avviene con l’assicurazione malattia.
Le spese di degenza nel reparto comune di ospedali sono pure pagate. Contrariamente al regime LAMal, la persona assicurata secondo la LAINF non deve accollarsi né franchigia né alcuna altra partecipazione alle spese. Gli assicurati possono scegliere liberamente il loro medico e il loro ospedale. L’assicurazione infortunio prende altresì a carico il rimborso degli oggetti danneggiati in occasione dell’infortunio, e quelle spese dirette a correggere o rimuovere lesioni fisiche – quali, occhiali, apparecchi acustici, protesi – le spese di cura, di viaggio, di trasporto e di salvataggio nonché – in caso di bisogno – le spese di trasporto e funerarie della persona deceduta.
Le spese di un trattamento medico necessario, eseguito all’estero – che non può essere fatto in Svizzera – sono coperte, ma al massimo fino a un importo doppio dei costi che sarebbero stati generati in Svizzera.
Indennità giornaliere in caso d’inabilità temporanea al lavoro
Se la persona assicurata è totalmente o parzialmente inabile al lavoro a seguito
dell’infortunio, avrà diritto a un’indennità giornaliera.
Il diritto nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio e l’indennità è versata per ciascun giorno civile. Il progetto di revisione della LAINF attualmente in corso prevede di aumentare tale termine di carenza a trenta (30) giorni, ma senza pregiudizio dell’assicurato.
In caso d’inabilità totale al lavoro, essa si somma all’80% del guadagno assicurato (ultimo salario convertito in guadagno annuale: 365 giorni); l’indennità è ridotta in modo proporzionale in caso d’inabilità parziale.
Il legislatore non fissa durate massime per il versamento delle indennità giornaliere; esse perdurano fino al ripristino pieno della capacità lavorativa o alla maturazione di rendite o dell’eventuale decesso. Una limitazione temporanea della rendita – attualmente vitalizio – è in discussione nell’ambito della revisione LAINF.
Il salario è assicurato fino all’ammontare massimo di 126’000 franchi all’anno. L’indennità giornaliera non supera attualmente 346 franchi al giorno (art. 22 cpv. 1 OLAINF) (dati 2012).