In attesa del Bebè – Tutela della salute sul lavoro – Divieto di discriminazione

La legge federale sulla parità dei sessi vieta espressamente le discriminazioni (differenze di trattamento) fondate sulla gravidanza, lo stato civile o la situazione familiare. Il datore di lavoro non ha quindi la facoltà di trattare in modo differente una lavoratrice incinta o che abbia figli di giovane età, che allatti o che viva situazioni particolari riconducibili alla gravidanza o al parto (art. 3 LPar).

Esempio: offrire un posto meno interessante e meno retribuito alla lavoratrice che riprende il lavoro dopo il congedo di maternità.