In attesa del Bebè – L'assicurazione contro gli infortuni – Rendita in caso d'inabilità permanente al lavoro o di decesso

Se l’assicurato diviene invalido a causa di un infortunio, ha diritto a una rendita
d’invalidità.

La rendita è pari all’80% del salario assicurato per l’invalidità totale; ridotta in modo
proporzionale in caso d’invalidità parziale. Una rendita LAINF può esser ottenuta da
un’invalidità del 10%. Il progetto di revisione LAINF prevede però di portare tale limite
minino al 20%.

Dal momento in cui l’assicurato beneficia di una rendita, il diritto al trattamento medico cessa. Quando però il trattamento continua a essere necessario, sarà preso a carico dell’assicurazione malattia alle condizioni sue proprie, con franchigia e partecipazione ai costi a carico dell’assicurato.

Riduzione dell’indennità giornaliera e della rendita (art. 37 LAINF)

Nessuna riduzione è possibile per le cure. Una riduzione è possibile in caso di infortunio professionale se l’assicurato abbia commesso errori intenzionalmente. Rispetto agli infortuni non professionali, una riduzione è possibile, anche in caso di sola negligenza grave.

Indennità per lesione dell’integrità

Quando, a causa di un infortunio, la persona soffre di un pregiudizio significativo o
duraturo alla propria integrità fisica, mentale o psichica, avrà diritto a una indennità equa, sotto forma di capitale (capitalizzazione). La funzione di tale indennità (rectius: indennizzo) è il ristoro del danno morale. L’importo è fissato in base al grado di pregiudizio e indipendentemente dal fatto che la persona sia in grado di lavorare o meno.

L’importo massimo da indennizzare a titolo di pregiudizio all’integrità corrisponde al reddito annuo assicurato al momento dell’infortunio.

Assegno per grandi invalidi LAINF

Quando, in ragione della sua invalidità, l’assicurato ha bisogno dell’aiuto permanente di terzi o di sostegno personale per il disbrigo delle attività elementari della vita quotidiana, avrà diritto a un assegno per grandi invalidi, da versare mensilmente.

Rendita superstiti LAINF

Allorquando la persona assicurata muore in ragione dell’infortunio, il coniuge superstite (in determinate condizioni) e i figli hanno diritto alla rendita superstiti. Quando i superstiti già hanno diritto alla rendita AI/AVS, viene garantita loro solo una rendita complementare.

Rendita del vedovo (art. 29 LAINF):

Le condizioni che disciplinano il diritto del vedovo sono diverse da quelle previste per la vedova; infatti, il vedovo ha diritto alla rendita, se ricorre una delle seguenti condizioni:

Non ricorrendo alcuna delle precedenti condizioni, il vedovo non ha diritto ad alcuna
rendita (di vedovo).

Rendita della vedova

La vedova ha diritto alla rendita alle stesse condizioni di cui sopra (rendita del vedovo); lei però vi ha diritto anche quando – al momento del decesso del marito – ha figli che non hanno più diritto ad una rendita o quando abbia compiuto il 45esimo anno d’età (art. 29 LAINF). Non ricorrendo le condizioni per beneficiare della rendita, la vedova ha diritto a un’indennità in forma di capitale, unica, e calcolata in funzione della durata del matrimonio. L’eventuale rendita del coniuge superstite si estingue in caso di nuovo matrimonio (art. 29 cpv. 6 LAINF).

Divorziati

Il coniuge superstite, divorziato (uomo o donna) ha diritto a una rendita nella misura in cui l’assicurato(a) defunto(a) era tenuto(a) a versarle/versargli contributi di mantenimento. In tal caso, la rendita corrisponde all’importo di mantenimento precedentemente dovuto, ma non oltre il 20% del reddito assicurato.

Partner registrato

Il partner registrato, superstite, è equiparato al coniuge vedovo, indipendentemente dal sesso o dal ruolo svolto nell’ambito della relazione.