Donna in disoccupazione e incinta – Principi generali

La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione garantisce agli assicurati una
compensazione adeguata del mancato guadagno a causa della disoccupazione, ma anche per la riduzione dell’orario di lavoro, intemperie o per insolvenza del datore di
lavoro (art. 1 a LADI).

Qui di seguito ci limitiamo alle prestazioni connesse alla disoccupazione.

La legge contro la disoccupazione intende prevenire, ad un tempo, la disoccupazione
imminente, contrastare quella in corso e favorire il rapido e duraturo reinserimento degli assicurati nel mondo del lavoro (art. 1 a cpv. 2 LADI).

Persone assicurate

Di norma, le persone che esercitano un’attività lucrativa sono obbligatoriamente assicurate; gli indipendenti però non sono assicurati.

Il versamento dell’indennità di disoccupazione è subordinata al fatto il disoccupato abbia preventivamente versato contributi per un certo periodo.

Peraltro, determinate persone sono assicurate e beneficiano delle prestazioni dell’assicurazione senza aver versato contributi nel periodo di legge (v. infra 4.3 «Esenzione dall’adempimento (del periodo) di contribuzione».

Per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione, l’assicurato deve soddisfare 7 condizioni cumulative (art. 8 LADI):

La concessione delle prestazioni richieste e le misure alle quali la persona in
disoccupazione è tenuta costituiscono oggetto di controllo dell’Ufficio regionale di
collocamento, l’URC (art. 17 LADI). Tale controllo ha luogo nell’ambito di colloqui con i consulenti URC. In particolare, questi sensibilizza l’assicurato sull’osservanza del proprio obbligo a ricercare un impiego e ad accettare un lavoro adeguato.

Le donne inabili al lavoro per gravidanza o maternità, non sono tenute a sottomettersi a colloqui con i consulenti URC (suggerimenti e controlli). Sono però tenute a presentare all’ufficio competente un certificato medico attestante la loro inabilità (Bulletin MT/AC 98/1 fiche 9).

Lavoro adeguato

Di norma, l’assicurato deve accettare immediatamente un lavoro adeguato al fine di ridurre il pregiudizio: l’art. 16 LADI descrive tale nozione in generale. Una certa mobilità geografica è generalmente richiesta ai disoccupati.

In ogni modo, i genitori devono poter adempiere senza difficoltà i loro doveri nei confronti dei loro famigliari (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Quando questo non sia possibile, il lavoro non è ritenuto «adeguato» ed è possibile rinunciarvi senza sanzioni.

Ricerca d’impiego

Gli assicurati che vogliono ottenere prestazioni di disoccupazione sono tenuti a ricercare (un posto di) lavoro e a fornire la prova della loro ricerca.

Le donne incinte sono esonerate dalla ricerca di lavoro durante i due mesi che precedono il termine previsto per il parto.

Praticamente, il dossier di disoccupazione è annullato alla data del parto. Se la madre
intende estendere il proprio diritto all’indennità di disoccupazione all’indomani del
congedo di maternità, sarà tenuta a riprendere le ricerche di impiego, di regola a partire dalla quindicesima settimana di congedo, mentre ne è dispensata durante le prime 14 settimane (nota C184 Circolare IC della SECO, gennaio 2016). In tal caso, essendo stato annullato al momento del parto, il dossier dovrà essere riaperto. La riapertura deve essere effettuata l’indomani dell’ultimo giorno di congedo di maternità e le prove di ricerca d’impiego effettuate durante il congedo devono essere presentate alla riattivazione del dossier.

E’ fatto salvo il caso in cui la giovane madre é inabilitata al lavoro, documentata mediante certificato medico; in tal caso, l’esigenza di ricerca d’impiego è sospesa per il perdurare dell’inabilità al lavoro.