Il contratto a tempo parziale è un contratto individuale di lavoro ordinario (art. 319 cpv. 2 CO) che prevede un orario di lavoro inferiore a quello del tempo pieno. Il grado d’occupazione (orario di lavoro) può essere espresso in percento dell’orario pieno o con un determinato numero di ore al giorno o per mezza giornata.
Tale forma contrattuale è soggetta alle stesse regole giuridiche del contratto a tempo pieno. Determinate prestazioni finanziarie – quali la tredicesima – sono versate pro rata. Per contro, il diritto alle ferie resta identico. A seguito dell’armonizzazione degli assegni familiari a livello federale del 1° gennaio 2009, gli assegni sono versati per intero, indipendentemente dal grado d’occupazione (art. 13 cpv. 3 LAFam).
Nella prassi, e secondo la disciplina prevalente, la lavoratrice a tempo parziale potrebbe essere penalizzata in determinati casi (v. qui di seguito).
Ore supplementari
La donna che lavora a tempo parziale potrebbe essere chiamata a prestare ore
supplementari, oltre la propria percentuale. Ora, determinate imprese prevedono tale possibilità nei loro contratti a tempo parziale, in modo del tutto legale, considerando come supplementari solo quelle che superano l’orario a tempo pieno (pensum del 100%). L’eventuale maggiorazione del 25% del salario – quando non sia esclusa per via convenzionale – non sarà accordata alla lavoratrice che, per via del cumulo delle ore a tempo parziale e di quelle supplementari, non raggiunga e superi comunque il tempo pieno.
La questione peraltro non si pone per le donne incinte o in allattamento, in considerazione del fatto che rispetto a loro è vietato prolungare l’ordinario orario di lavoro (contrattuale) o comunque di imporre loro una durata lavorativa superiore a nove ore (art. 60 cpv. 1 OLL1).
Previdenza professionale
Il secondo pilastro previdenziale è obbligatorio solo per chi guadagna più di 1’740
franchi al mese, pari a 20’880 franchi all’anno (valori 2012). Simili importi non sempre sono raggiunti dalle lavoratrici a tempo parziale; tali limiti escludono dall’obbligo di contribuzione e dalla tutela della previdenza professionale gran parte dei salariati. In tal modo, diminuiscono gli oneri sociali del datore di lavoro;
Nel contempo, l’obbligazione di assicurarsi non concerne che le persone a beneficio di contratti di durata indeterminata o stipulati per un termine superiore ai tre mesi.
In Svizzera, gran parte delle donne lavorano a tempo parziale. Le lavoratrici a tempo parziale rappresentano il 58,3% della popolazione femminile attiva contro il 13,4% degli uomini, secondo l’Ufficio federale delle statistiche (dati 2010).
Gravidanza, parto, congedo maternità
Le regole sono identiche sia per la lavoratrice a tempo pieno sia per quella a tempo parziale. In caso di impedimento al lavoro, il salario è calcolato sulla base del (suo) tempo parziale, e la durata dell’obbligo di pagamento (del salario) è la stessa prevista a beneficio della lavoratrice a tempo pieno. La tutela contro il licenziamento vale pure per il lavoro parziale.
Infortuni professionali
La lavoratrice a tempo parziale deve lavorare almeno otto ore presso la stessa azienda per essere assicurata contro gli infortuni non professionali. Per contro, la lavoratrice è assicurata in ogni caso contro gli infortuni e le malattie professionali al pari degli infortuni che si verificano sul tragitto (in itinere) per recarsi al lavoro (art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 2 LAINF, art. 13 OAINF).
Se lavora più di otto ore per settimana, la lavoratrice beneficia della stessa copertura prevista per il tempo pieno.