Donna in disoccupazione e incinta – Indennità

Diritto alla prestazioni durante la gravidanza

La donna incinta, disoccupata, e in buona salute percepisce normalmente l’indennità di disoccupazione fino al parto, essendo considerata adatta al collocamento.

L’inabilità al lavoro della donna incinta prima del parto per ragioni connesse alla gravidanza è assimilata alla malattia.

In tal caso, la donna percepisce le indennità giornaliere limitatamente a 30 giorni a decorre dall’inabilità lavorativa e a condizione che soddisfi le altre condizioni (art. 28 LADI). Il numero totale delle indennità di disoccupazione in ragione dell’inabilità al lavoro (malattia, infortunio o gravidanza) è limitato a 44 durante tutto il termine di riscossione, comprensivo di ogni evento.

Quando l’inabilità al lavoro dura più di trenta giorni consecutivi, l’assicurata è considerata non idoneo al collocamento e perde il diritto all’indennità (art. 28 cpv. 1 LADI).

Diritto alle prestazioni dopo il parto

Il versamento delle indennità giornaliere di disoccupazione è sospeso al momento del parto; il relativo dossier è chiuso.

Ricorrendone le condizioni, prendono avvio le prestazioni di maternità per 98 giorni civili (o più se il cantone di domicilio prevede prestazioni più elevate dell’assicurazione federale).

La richiesta deve essere presentata presso la cassa di compensazione AVS; infatti, le
prestazioni di maternità non sono concesse d’ufficio. Le prestazioni di maternità sono calcolate sulla base del salario determinante, precedente il periodo di disoccupazione.

Per le madri che percepiscono indennità giornaliere di
disoccupazione, la prestazione di maternità è almeno pari alle prime (indennità di
disoccupazione) percepite prima del parto. L’indennità giornaliera di disoccupazione rinasce dopo la cessazione della prestazione di maternità. E’ necessaria peraltro la riattivazione del dossier presso il competente ufficio di disoccupazione. Non vi sono nuovi termini d’attesa se il termine di carenza è stato ammortizzato prima del parto.

Secondo il Tribunale federale, la madre che, in un primo momento intende riprendere la propria attività alla fine del congedo di maternità, ma che disdice il contratto di lavoro durante il congedo, alla fine di questo, in ragione di difficoltà sopraggiunte e imprevedibili non può vedersi infliggere sanzioni dalla cassa di disoccupazione per essersi ritrovata senza lavoro, non per sua colpa. Il Tribunale infatti ritiene che al momento di disdire il contratto, il lavoro non era più conveniente, nel senso che – viste le difficoltà riscontrate – il rapporto di lavoro non era più conveniente per la sua situazione personale (DTF C 160/03).

Importo dell’indennità giornaliera

L’indennità di disoccupazione oscilla tra il 70 e l’80% del salario assicurato che la persona percepiva in media prima della disoccupazione.
Gli assicurati che hanno figli di cui devono assicurare il mantenimento – al pari degli
invalidi parziali e degli assicurati a basso reddito – percepiscono l’indennità piena dell’80%.
Gli altri assicurati ricevono solo il 70% del salario assicurato (art. 22 LADI).

Supplemento di assegni per figli e di formazione

Se l’assicurato – o il coniuge – non percepisce assegni per i figli o di formazione da altre fonti durante il periodo di disoccupazione, avrà diritto, oltre all’indennità giornaliera, ad un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro (art. 22 LADI).

Numero delle indennità giornaliere

Le indennità giornaliere di disoccupazione sono versate esclusivamente per i giorni feriali (dal lunedì al venerdì): cinque indennità per settimana; si calcolano in media 21,7 indennità per mese civile (art. 21 LADI).

Termine d’attesa

La legge prevede un termine d’attesa di 5 giorni per il versamento della prima indennità di disoccupazione (art. 18 cpv. 1 LADI). Per prevenire casi difficili, tale termine non si applica rispetto a redditi modesti, vale a dire per guadagni che non superano 36’000 franchi all’anno. Non si applica neppure ai disoccupati il cui guadagno oscilla tra i 36’001 e i 60’000 franchi all’anno e che hanno obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni (art. 6a cpv. 1 OADI).

In caso di attività a tempo parziale, i suddetti importi sono calcolati proporzionalmente al grado occupazionale.

Prestazioni: persone che hanno esercitato attività lucrativa

Pestazioni: persone esentate dalle condizioni sull’adempimento (del periodo)
di contribuzione e a seguito di periodo educativo

Gli assicurati esentati dalle condizioni relative al periodo di contribuzione (art. 14 LADI) o che si sono dedicate all’educazione dei figli (art. 13 cpv. 2d LADI) hanno diritto fino a 90 indennità giornaliere, ossia 4 mesi di disoccupazione, nel termine quadro di due anni (art. 27 cpv. 4; art. 59 lett. d LADI).

Copertura infortunio

Le madri in disoccupazione restano assicurate contro gli infortuni presso la SUVA durante il congedo di maternità.