Contrariamente all’AVS/AI, il secondo pilastro è subordinato all’attività lucrativa. Sono
soggetti all’assicurazione obbligatoria i dipendenti in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o per più di tre mesi (art. 2 LPP). L’assoggettamento per i rischi di morte e d’invalidità è obbligatorio dal 1° gennaio dell’anno che segue il compimento del 17esimo anno di età. Per contro, l’assicurazione vecchiaia inizia soltanto il 1° gennaio che segue il 24esimo compleanno (art. 7 LPP).
Il secondo pilastro riguarda principalmente i salariati, ma – in considerazione della copertura offerta dal primo pilastro – non tutti sono tenuti ad assicurarsi; solo quelle che percepiscono un determinato salario minimo.
Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo.
Dal 1997, le persone in disoccupazione continuano a essere assicurate contro i rischi di decesso e d’invalidità (art. 2 cpv. 3 LPP).
Limite inferiore e limite superiore
Ai fini LPP, i/le dipendenti che percepiscono dallo stesso datore di lavoro un salario
annuale soggetto all’AVS superiore a 20’880 franchi devono essere assicurati (valori 2012).
A causa di tale limite inferiore, le persone che guadagnano meno e quelle che sono
occupate a tempo parziale non rientrano necessariamente nell’assicurazione obbligatoria.
Il limite massimo del salario assicurato è di 83’520 franchi (valori 2012). Un salario maggiore di questo – o inferiore a 20’880 franchi – può essere assicurato a titolo facoltativo.
Salario coordinato
Solo una parte del salario – il cosiddetto salario coordinato – è soggetto
all’assicurazione.
Per determinare la soglia d’accesso, la deduzione di coordinamento svolge un ruolo decisivo: la soglia è pari a 7/8 della rendita semplice massima dell’AVS (ora 24’360 franchi; valori 2012) e si deduce dal salario imputabile; il resto è salario coordinato.
Il salario massimo, coordinato, attualmente è pari a 59’160 franchi, e il salario minimo è di 3’480 franchi (questo importo vale in ogni caso per i salari che oscillano tra 20’880 – 24’360 franchi).
Lavoro a tempo parziale
Poiché la deduzione di coordinamento non deve essere adattata al grado d’occupazione dell’assicurato, il salario assicurato del dipendente a tempo parziale e le rispettive prestazioni subiscono riduzioni drastiche. Le coppie che si ripartiscono equamente il lavoro domestico e l’attività professionale e che, di fatto, lavorano entrambi a tempo parziale, si vedono penalizzati rispetto a coloro che optano per una ripartizione classica dei ruoli. A parità di reddito, la deduzione di coordinamento – nei confronti di quest’ultimi – interviene una sola volta dal salario del principale sostenitore dell’economia domestica, mentre tale deduzione è doppia in caso di doppia attività (entrambi i coniugi parzialmente attivi).
L’adeguamento al grado d’occupazione della deduzione di coordinamento può essere prevista in tutti i regolamenti delle casse pensione: vale la pena sensibilizzare il datore di lavoro su questa problematica.
Assicurazione facoltativa in caso di impiego presso più datori di lavoro
Succede che le persone che svolgono più lavori non siano assicurate – ai fini LPP – rispetto a nessuno dei salari, non raggiungendo il limite salariale minimo presso nessun datore di lavoro. Quando il loro salario globale supera la soglia d’accesso legale, devono prendere l’iniziativa di assicurarsi a titolo facoltativo alla LPP (art. 4, art. 46 LPP).
In tal caso, ciascun datore di lavoro può essere tenuto a partecipare proporzionalmente al pagamento dei premi. L’affiliazione può essere fatta presso la cassa pensione di uno dei datori di lavoro, nella misura in cui il regolamento della cassa non escluda assicurati esterni, cosa invece che costituisce la regola.
Resta allora la possibilità di assicurarsi presso l’istituto collettore; quest’ultimo copre tuttavia solo le prestazioni legali minime.
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