Rinunciare ad un’attività lucrativa prima dell’età di pensionamento, comporta l’uscita dall’assicurazione nell’ambito del secondo pilastro.
In caso di decesso o d’invalidità, le prestazioni garantite sono solo quelle del primo pilastro (eventualmente integrate da quelle del secondo, se l’assicurato ha continuato ad assicurare il decesso e l’invalidità, presso un’assicurazione, finanziando i premi con gli interessi sul capitale di risparmio).
L’art. 47 LPP prevede la possibilità di mantenere l’assicurazione a titolo facoltativo presso la stessa istituzione – quando questo sia possibile – o presso l’Istituto collettore. Questa possibilità è poco utilizzata in quanto, venendo meno i contributi del datore di lavoro, tutti i premi sono a carico dell’assicurato, e potrebbero costituire un onere finanziario significativo.
Lacune previdenziali
In caso di ripresa dell’attività salariale, la prestazione di libero passaggio – provvisoriamente accantonata sul conto di libero passaggio – deve essere trasferita
nuovamente nella nuova cassa pensione; malgrado tutto, una lacuna negli accrediti di
vecchiaia, dovuta all’eventuale interruzione o riduzione significativa dell’attività
professionale, influenza negativamente l’ammontare delle prestazioni.
Al fine di evitare ciò, è possibile colmare lacune, mediante riscatto, beneficiando nel
contempo di vantaggi fiscali.
Ovviamente, occorre che l’assicurato disponga dei mezzi necessari a eseguire il riscatto; generalmente è possibile eseguire il riscatto in forma rateale.
Più la ripresa dell’attività professionale è tardiva, più è elevata la somma di riscatto
necessaria al mantenimento delle prestazioni auspicate.