Durante la gravidanza, le assenze della lavoratrice per ragioni mediche sono pagate dal datore di lavoro che è tenuto a versare il salario conformemente al Codice delle obbligazioni (art. 324a CO (vedi In attesa del bebè – Assenze, ferie – pagamento del salario) o alle disposizioni del contratto tipo o di un accordo collettivo di lavoro che potrebbe esserle più favorevole.
Dopo il parto e fintanto che perdurano le condizioni legali, la lavoratrice ha diritto al
congedo di maternità minimo previsto dalla legge federale sulla indennità perdita di
guadagno.
La lavoratrice potrebbe però anche beneficiare di un congedo più ampio o meglio remunerato (per esempio pagamento dell’intero salario per 16 settimane), quando una simile regolamentazione è prevista dal contratto o da un contratto tipo o da una convenzione collettiva; oppure nel caso in cui il cantone nel quale è domiciliata abbia adottato una legislazione più favorevole rispetto a quella federale.
Le istituzioni pubbliche hanno anch’esse la facoltà di introdurre migliori soluzioni per il loro personale. Molti cantoni, infatti, prevedono un congedo di 16 settimane retribuito al 100% per i loro funzionari.
Allorquando non ricorrano tutte le condizioni previste dall’assicurazione maternità, la
durata del pagamento del salario segue le stesse regole previste per il caso di impedimento al lavoro (senza colpa) secondo l’art. 324a CO (v. la pubblicazione SECO sulla maternità).