Termini quadro
Il termine quadro è di due anni, tanto per il periodo di indennità che per quello di
contribuzione (art. 9 LADI).
Se l’assicurato si trova in disoccupazione al termine dei due anni del termine quadro, dovrà ricostruire la nuova indennità (di disoccupazione) su almeno dodici mesi di (nuova) contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI).
Eccezioni relative alla maternità
In merito ai suddetti termini quadri, sono previste deroghe per le persone che si dedicano alla cura dei figli.
Così, la legge prevede che le interruzioni di lavoro dovute alla gravidanza o al congedo di maternità, contano come periodo di contribuzione «purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro» (art. 13 cpv. 2 lett. d LADI).
Inoltre, il termine quadro per la riscossione della prestazione dell’assicurato che si è dedicato all’educazione del figlio inferiore ai 10 anni è di quattro anni; la nascita di un nuovo figlio comporta il prolungamento di due anni al massimo del termine quadro; ma solo uno dei genitori può beneficiare di tale periodo educativo, e per un solo figlio (art. 9b cpv. 2 – 4 LADI).
Esenzione dall’adempimento (del periodo) di contribuzione
Determinate persone sono esonerate per legge dalle condizioni sulla contribuzione, quando sono state nell’impossibilità di lavorare e, quindi, di pagare contributi per oltre un anno, nei limiti del loro termine quadro di contribuzione o di riscossione delle prestazioni (art. 14 cpv. 2 LADI).
Le ragioni di tale impedimento devono essere riconducibili a malattia, infortunio o alla
maternità. La nozione di maternità comprende la gravidanza e le sedici settimane che
seguono il parto. L’impedimento per le ragioni suddette deve essere attestato da certificato medico.
Allo stesso modo, le donne che, entro i limiti dei termini quadro e per più di dodici mesi (complessivi), non hanno potuto lavorare per ragioni di maternità e – per tale ragione – non hanno potuto adempiere all’obbligo di contribuzione sono esentate dalle relative condizioni (di contribuzione).
E’ richiesto però che per tutto il periodo corrispondente all’esonero, la
persona sia stata domiciliata in Svizzera. Sono altresì esonerate dalle condizioni di contribuzione le persone che, in ragione di separazione, divorzio o di invalidità oppure per la morte del coniuge o per ragioni analoghe o, infine, per la soppressione della loro rendita di invalidità sono costrette a esercitare un’attività salariale o di estendere quella esercitata precedentemente. L’evento da cui scaturisce l’esonero non deve però risalire a oltre un anno e l’interessato(a) deve essere stato(a) domiciliato(a) in Svizzera al momento in cui l’evento si è verificato. Il diritto di tali persone non supera le 90 indennità giornaliere (art. 27 cpv. 4 LADI), pari a 4 mesi di disoccupazione.
Termine quadro di riscossione (delle indennità)
Di norma, la riscossione delle indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione e dura due anni.
Se l’assicurato si è dedicato all’educazione del figlio, il termine di riscossione è prolungato di due anni, alle seguenti condizioni:
- il termine quadro di riscossione correva all’inizio del periodo educativo in cui
l’assicurato si è dedicato all’educazione del figlio minore di 10 anni;
- re-iscrivendosi, l’assicurato non presenta un periodo di contribuzione sufficiente
Come per il termine quadro di contribuzione, uno solo dei genitori può beneficiare dello stesso periodo educativo e per un solo figlio (art. 9b cpv. 2-4 LADI).