In attesa del Bebè – Licenziamento, dimissioni – Chiusura, cessione e fallimento dell'impresa

Il Codice delle obbligazioni – all’art. 336c – prevede che il datore di lavoro non può dare disdetta del contratto di lavoro durante la gravidanza e neppure nel corso delle sedici settimane che seguono il parto.

Chiusura

Che succede allora nel caso in cui, durante il periodo di tutela, l’impresa o parte di essa chiude, per carenza di ordini, per esempio?

In tal caso l’imprenditore non può dare disdetta del rapporto di lavoro. La tutela contro il licenziamento in caso di maternità resta del tutto valida (art. 336c CO cpv. 1). Egli quindi resta obbligato a versarle il salario fino al parto, conformemente alla legge, al contratto o alla convenzione collettiva e, nel contempo, la lavoratrice potrà beneficiare delle prestazioni di maternità.

In effetti, il Tribunale federale ha sancito che «il fatto di chiudere un settore dell’attività per ragioni economiche non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi, in particolare da quelli che egli ha nei confronti di propri collaboratori la cui situazione è particolarmente degna di tutela, come nel caso della lavoratrice incinta. Certamente, lei non potrà ritrovare il suo posto di lavoro, ma ciò che importa è che il suo salario sia assicurato per il tempo necessario a ricercare un nuovo impiego » (ATF del 28 maggio 1998; 4C.98/1998).

Cessione

La medesima regola vale anche in caso di cessione dell’impresa (art. 333 cpv. 1 CO). In caso di cessione dell’impresa, infatti, l’insieme dei rapporti di lavoro in corso passano
automaticamente all’acquirente per la data di cessione. Si tratta dello stesso contratto iniziale che continua con il nuovo datore di lavoro, con tutti i relativi diritti e obblighi, compresa l’obbligazione di pagare il salario in caso di impedimento al lavoro della dipendente per ragioni di gravidanza o congedo di maternità.

Trattandosi di diritto di cui la lavoratrice era titolare prima della cessione dell’impresa, il precedente titolare e l’acquirente saranno solidalmente responsabili (art. 333 cpv. 3 CO); si tratta peraltro di disposizione inderogabile (imperativa).

Se i rapporti di lavoro vengono ceduti mediante convenzione collettiva, l’acquirente è tenuto a osservarla per la durata di un anno, a meno che essa non perda efficacia per la scadenza del termine convenuto o per disdetta (art. 333 cpv. 1bis CO).

Se, alla scadenza di tale termine, il nuovo datore di lavoro non modifica le condizioni di lavoro, queste permangono in quanto le condizioni fissate per convenzione costituiscono parte integrante del contratto individuale di lavoro.

Fallimento

In caso di fallimento dell’impresa durante il periodo di gravidanza o del congedo di
maternità, la lavoratrice dovrà insinuare il proprio credito nel fallimento eventualmente per il pagamento del salario o delle prestazioni offerte dal datore di lavoro in materia di congedo di maternità. In effetti la dichiarazione di fallimento e la cessazione dell’attività commerciale configurano mora del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324 CO, rendendo così immediatamente esigibili tutti i crediti.