L’AVS è un’assicurazione generale e obbligatoria per l’insieme della popolazione; sono
assicurate le persone che:
- lavorano in Svizzera (salariati e indipendenti): il pagamento dei contributi è
obbligatorio dal 1° gennaio dell’anno in cui la persona compie 18 anni fino all’età
ordinaria di pensionamento. I contributi sono calcolati sui redditi totali, senza limiti
(plafond), ma con esclusione di un minimale di reddito (2’300.00 franchi all’anno per
datore di lavoro, valori 2012 – v. infra, 4.3.3); - non lavorano, ma vivono in Svizzera: il pagamento dei contributi è obbligatorio dal 1°
gennaio dell’anno in cui la persona compie 20 anni e fino all’età ordinaria di
pensionamento. In questo caso, i contributi sono calcolati sulla base della sostanza
disponibile e del reddito di un’eventuale rendita (capitalizzazione).
I contributi AVS sono riscossi unitamente a quelli dell’AI e dell’IPG.
Ecco le rispettive aliquote:
- 10,3% per i dipendenti (AVS 8,4%, AI 1,4%, IPG 0,5%), pagati per metà dal datore di
lavoro, per metà dal dipendente;
- 9,7% per gli indipendenti (AVS 7,8%, AI 1,4% e IPG 0,5%).
La contribuzione annuale minima è di 475 franchi (valori 2012).
Coniuge senza attività lucrativa
Il coniuge – uomo o donna – senza attività lucrativa è parificato alla persona che ha assolto all’obbligo di contribuzione (art. 3 cpv. 3 LAVS) nella misura in cui l’altro (coniuge) abbia versato contributi almeno pari al doppio della contribuzione minima annuale (950 franchi, valori 2012).
Partner concubino (convivente more uxorio) senza attività lucrativa
Il/la convivente (in concubinato), che gestisce la comune economia domestica, che vive e alloggia dal partner e che riceve una paghetta (de l’argent de poche) non è considerato(a) lavoratore/lavoratrice ai sensi dell’AVS, ma come persona che non esercita attività lucrativa. Pertanto, il/la convivente dovrà assolvere l’obbligo della contribuzione AVS al pari delle persone che non esercitano attività professionale.
Attività accessoria
I redditi provenienti da attività accessoria sono di regola assoggettati alla contribuzione
AVS. Se la remunerazione per l’attività accessoria però non supera l’importo di 2’300 franchi all’anno per ciascun datore di lavoro (valori 2012), è possibile rinunciare a pagare i contributi AVS. L’attività professionale accessoria deve essere esercitata parallelamente all’attività lucrativa principale. Per le persone sposate, la gestione della propria economia domestica è considerata come attività principale. La rinuncia a versare contributi sull’attività accessoria è volontaria e presuppone l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.