Il Bebè è nato – Il ritorno al lavoro – Orari e condizioni di lavoro
Attenzione: le regole seguenti si applicano nella misura in cui la legge sul lavoro trova applicazione nei casi specifici della lavoratrice (v. In attesa del Bebè – tutela della salute – campo di applicazione della legge sul lavoro).
Orari di lavoro e lavoro diurno
Dalla ottava settimana alla sedicesima che seguono il parto, se la lavoratrice ha ripreso l’attività, il datore di lavoro deve:
- osservare l’orario ordinario di lavoro della donna così come convenuto
contrattualmente (tempo pieno o tempo parziale). E’ vietato prolungare tale orario.
Le ore supplementari sono quindi vietate. In ogni caso, la durata giornaliera del
lavoro non può superare 9 ore, anche quando una durata maggiore sia prevista per
contratto (art. 60 cpv. 1 OLL1);
- proporre alle donne che ordinariamente lavorano di sera o di notte (tra le 20 e le 6),
un lavoro diurno (ossia, tra le 6 e le 20);
- se il datore di lavoro non è in grado di offrirle tale opportunità, la lavoratrice è
dispensata dal lavoro e ha diritto all’80% del salario