Il guadagno assicurato è calcolato sulla base del salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro di prestazione (art. 23 LADI, art. 37 OADI).
L’ammontare massimo di guadagno assicurato attualmente è pari a 126’000 franchi all’anno, (10’500 al mese: mass. rendita LAINF). Il guadagno che non raggiunge l’importo minimo di 500 franchi al mese durante il periodo di riferimento non è (considerato) assicurato (art. 23 LADI, art. 40 OADI). I guadagni percepiti contemporaneamente da più impieghi si sommano.
Guadano accessorio, guadagno intermedio
I guadagni accessori – vale a dire ogni guadagno ricavato da attività esercitata oltre
l’ordinario tempo di lavoro al 100% – non sono assicurati.
Il guadagno intermedio, invece, è quello realizzato dall’assicurato grazie ad un’attività lucrativa, mentre beneficia dell’indennità di disoccupazione.
Se il lavoratore/la lavoratrice perde uno dei due impieghi a tempo parziale, le indennità di disoccupazione sono calcolate cumulando il reddito dei due lavori e l’attività remunerata che continua durante la disoccupazione è considerato guadagno intermedio.
Importi forfetari per il guadagno assicurato
Per le persone esonerate dalle condizioni (relative al periodo) di contribuzione o che
percepiscono indennità di disoccupazione alla fine di un periodo dedicato all’educazione di figli minori di 16 anni, non è possibile far riferimento al reddito percepito prima della disoccupazione. In simili casi, la legge prevede – a titolo di guadagno assicurato – importi forfetari, in funzione del livello di formazione (art. 23 cpv. 2 LADI e art. 41 cpv. 1 OADI).