Quando si smette di lavorare – Prevedere l’invalidità – Prestazioni

L’AI prevede diversi ambiti di prestazioni: il cosiddetto « rilevamento tempestivo» (o
diagnosi precoce), i provvedimenti di reinserimento professionale, la riabilitazione, ivi
comprese le cure mediche, i mezzi ausiliari, le indennità giornaliere, le rendite, gli assegni per grandi invalidi, e dal 01.01.2012, un contributo d’assistenza per favorire la permanenza a domicilio degli invalidi.

Ritenuto che le rendite sono prevalenti in ambito AVS, sono i provvedimenti di riabilitazione che l’AI privilegia, conformemente al principio «la riabilitazione prima della rendita».

La diagnosi precoce o rilevamento tempestivo

Il «rilevamento tempestivo» è stato introdotto con la quinta revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Il suo scopo è quello di prevenire l’insorgere dell’invalidità (art. 3a LAI).

Una valutazione rapida della situazione – prima che la salute sia compromessa in modo
cronico – consente di adottare misure necessarie a salvaguardare l’impiego, sia operando sulle condizioni di lavoro esistenti, sia reinserendo la persona nella vita attiva e/o riadattando la persona (che non lavora) alle attività abituali.

La richiesta di «rilevamento tempestivo» all’AI può essere presentata dall’assicurato, da
familiari conviventi, dal datore di lavoro, dal medico di fiducia o da assicuratori privati o
sociali (art. 3b cpv. 2 LAI).

L’accertamento è disposto quando la persona si assenta dal lavoro per 30 giorni ininterrotti o si assenta ripetutamente per periodi di breve durata entro un anno (art. 1ter cpv. 1 OAI, Ordinanza sull’assicurazione per invalidità).

Su questa base, l’assicurazione accerta quali misure d’intervento tempestivo disporre
(adattamento del posto di lavoro, corso di formazione, collocamento, orientamento
professionale riabilitazione socio-professionale, misure occupazionali – art. 7d cpv. 2 LAI).

Se l’ufficio AI ritiene indicata una misura, l’assicurato ha l’obbligo di annunciarsi all’AI. In caso di omissione, le eventuali prestazioni a lui spettanti potrebbero essere ridotte o
addirittura rifiutate.

La persona assicurata non ha alcun diritto a tali misure; esse sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’assicurazione.

Il rilevamento tempestivo sfocia in misure concrete d’intervento e – quando queste sono ritenute inadeguate – nell’analisi del diritto alla rendita oppure nel rifiuto delle prime e/o della seconda.

Provvedimenti di reinserimento professionale

Al pari del «rilevamento tempestivo», i provvedimenti di reinserimento professionale sono stati introdotti con la quinta revisione dell’AI e vigono dal 1° gennaio 2008 (art. 14a LAI).

Essi riguardano in particolare il reinserimento delle persone malate a livello psichico e hanno l’obiettivo di migliorare la capacità di lavoro residua in vista di un reinserimento rapido e, possibilmente, duraturo.

Tali provvedimenti sono previsti nei seguenti ambiti:

La riabilitazione

Le misure di riabilitazione sono finalizzate a ristabilire, salvaguardare e migliorare la
capacità di guadagno e l’autonomia delle persone invalide o minacciate da invalidità in
modo tale che possano provvedere alla loro esistenza in maniera autonoma, se possibile.

Può trattarsi dei seguenti interventi:

Durante il periodo di adozione delle misure riabilitative, all’assicurato spettano indennità
giornaliere a titolo di reddito sociale sostitutivo, pari all’80% del reddito percepito per
l’ultima attività svolta senza restrizioni di salute (art. 22 e ss. LAI).

Inoltre, un’indennità per le spese di custodia e di assistenza può essere versata in
determinate condizioni, quando la persona soggetta a riabilitazione ha figli minori di 16
anni. Un piccolo supplemento del 2% (dell’indennità giornaliera) è versato, di regola, per ciascun figlio dell’assicurato (art. 23bis LAI).

Ricorrendone le condizioni, la persona ha diritto a tali misure.

Le rendite d’invalidità

Una rendita ordinaria è riconosciuta solo quando l’assicurato può far valere almeno tre anni di contribuzione al momento in cui l’evento assicurato si verifica. Il periodo di contribuzione considerato è quello durante il quale:

Le rendite d’invalidità sono attribuite in funzione del grado d’invalidità: l’AI prevede il
quarto di rendita (invalidità di almeno il 40%); la mezza rendita (l’invalidità di almeno il
50%) e la rendita intera (invalidità di almeno il 70%).

La rendita intera oscilla tra i 2‘320 e i 1’160 franchi al mese (valori 2012).

La somma delle due rendite individuali di una coppia sposata non può superare il 150%
della rendita massima; in caso di superamento, le rendite sono ridotte proporzionalmente.

La persona che beneficia della rendita d’invalidità ha diritto a una rendita per ciascun figlio nei seguenti casi:

Per i figli, la rendita minima è di 464, quella massima di 928 franchi (valori 2012).

I ragazzi accolti (recueillis) gratuitamente hanno pure diritto alle rendite (per figli), a condizione di essere stati accuditi già prima della concessione della rendita, salvo che non si tratti del figlio del coniuge.

Assegno per grandi invalidi

Si considera grande invalido ai sensi dell’AI e ha diritto all’assegno, l’assicurato che dipende dall’aiuto di terzi per svolgere le attività ordinarie della vita, quali, ad esempio, vestirsi, lavarsi, mangiare, fare la toilette e simili. Lo stesso vale per gli adulti che vivono in casa e hanno bisogno permanente dell’accompagnamento per far fronte alle necessità della vita.

Per beneficiare di tale assegno, l’assicurato inoltre deve essere oggetto di cure particolarmente importanti o bisognoso di sorveglianza personale costante o di accompagnamento regolare e permanente. La dipendenza può essere grave, media o limitata (debole).

Il contributo per l‘assistenza

Si tratta di una nuova prestazione dell’AI in vigore dal 1° gennaio 2012. Il contributo viene concesso alle persone che già beneficiano di assegno per grandi invalidi e che necessitano di aiuto regolare, al fine di rafforzare la loro autonomia per consentire loro di vivere in casa (art. 42quater e ss. LAI).

Il contributo è concesso sia agli adulti sia ai minori, ma a condizioni specifiche per questi ultimi (v. 2.4. Valutazione dell’invalidità).