In attesa del Bebè – L'assicurazione contro gli infortuni

L’assicurazione contro gli infortuni ha lo scoponi di coprire l’insieme dei salariati in Svizzera contro eventuali infortuni professionali, non professionali, malattie professionali o lesioni fisiche assimilabili ai postumi di un infortunio.

Il presente capitolo si occuperà esclusivamente dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (Legge sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF RS 832.20) del 20 marzo 1981.

Obbligo di assicurarsi – persone parzialmente assicurate o non assicurate

Di norma, tutti i lavoratori e le lavoratrici che esercitano attività salariata in Svizzera sono tenuti(e) ad assicurarsi. Gli indipendenti non sono assicurati obbligatoriamente, ma possono farlo su base volontaria (art. 4 LAINF).

Tutte le donne che hanno un impiego, di regola, sono assicurate contro gli infortuni
professionali e non professionali dal loro datore di lavoro.

Ma le donne che non lavorano più di 8 ore la settimana presso lo stesso datore di lavoro non sono assicurate da quest’ultimo che per gli infortuni professionali; allo stesso modo sono assicurate per infortuni che si verificano sul tragitto (in itinere) per recarsi al lavoro (v. In attesa del Bebè – contratti precari – lavoro a tempo parziale). Conviene allora vigilare in caso di riduzione massiccia dell’orario di lavoro o di cessazione di attività in quanto – in ragione di tale evento – la donna potrebbe trovarsi parzialmente o totalmente esclusa dalla copertura infortunio obbligatoria (LAINF).

Per gli infortuni non professionali, esse non sono assicurate che secondo la LAMal (art. 1a cpv. 2 lettera b) LAMal) la quale prevede una copertura infortunio sussidiaria e poco estesa.

Le donne che non lavorano sono assicurate esclusivamente sulla base della la LAMal. Quelle che invece soddisfano le condizioni dell’assicurazione disoccupazione di cui all’art 8 LADI sono pure soggette al regime dell’assicurazione infortunio obbligatoria.

Premi

Il finanziamento dell’assicurazione infortunio è garantito dai premi versati dal datore di lavoro che contiene una parte padronale per gli infortuni professionali e una parte che viene prelevata direttamente dai salari per gli infortuni non professionali. Convenzioni più favorevoli possono prevedere che i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali siano pure a carico del datore di lavoro. L’ammontare massimo di guadagno assicurato mediante l’assicurazione contro gli infortuni è pari a 126’000 franchi (dati 2012).

Per le indennità giornaliere, il guadagno assicurato corrisponde all’ultimo salario che l’assicurato ha percepito prima dell’infortunio. Le rendite per contro sono calcolate sul salario che l’assicurato ha percepito durante l’anno che precede l’infortunio (art. 15 LAINF).

Prestazioni

Rendita in caso di inabilità permanente al lavoro o di decesso

Disdetta del rapporto di lavoro e copertura contro gli infortuni

Persone au foyer e occupate con orari limitatil