La donna che intende continuare a lavorare dopo la nascita del bambino, ma riducendo il tasso di attività, è tenuta a comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro in modo da consentirgli di riorganizzarsi di conseguenza. In tal modo, dimostra al datore di lavoro di essere pronta a sostenere l’azienda e a ricercare soluzioni per la ridefinizione delle funzioni e delle responsabilità, e, nel contempo, aumentando le proprie opportunità per negoziare e convenire nuove basi contrattuali. Anzi, manifestare – anche prima del parto – la propria volontà di lavorare a tempo parziale dopo il congedo di maternità non implica alcuna modifica della facoltà di disporre dell’integrale congedo, remunerato.
Peraltro, l’eventuale disdetta del contratto di lavoro manifestata dal datore di lavoro rispetto alla lavoratrice che abbia espresso la volontà di voler ridurre il suo pensum dopo il congedo, sarebbe abusiva.