L’assicurazione disoccupazione intende garantire agli assicurati un compenso adeguato per il mancato guadagno a causa della disoccupazione, della riduzione di orario, le intemperie, l’insolvenza del datore di lavoro. Qui di seguito ci limitiamo a trattare delle prestazioni connesse alla disoccupazione.
Persone assicurate
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono obbligatoriamente assicurate. Gli
indipendenti non sono assicurati; mentre altri sono assicurati a condizioni particolari, senza aver dovuto versare contributi (v. sotto).
Presupposti del diritto alle prestazioni
Gli assicurati hanno diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione quando ricorrono i seguenti presupposti, cumulativamente (art. 8 LADI):
- 1. sono totalmente o parzialmente in disoccupazione. Si considera totalmente
disoccupata la persona che si è annunciata all’Ufficio del lavoro del proprio comune
di domicilio al fine di essere collocata. Si considera invece parzialmente disoccupata
la persona che – pur non essendo parte di un rapporto di lavoro – ricerca un’attività a
tempo parziale oppure, essendo occupata a tempo parziale, ricerca un nuovo lavoro a
tempo pieno ovvero una seconda attività anch’essa a tempo parziale (art. 10 LADI);
- 2.subiscono un mancato guadagno di almeno due giorni lavorativi al mese;
- 3. sono domiciliati in Svizzera;
- 4. hanno terminato la scuola dell’obbligo, ma non hanno raggiunto l’età di pensionamento;
- 5. hanno assolto l’obbligo di contribuzione o ne sono stati esentati (v. Quando si smette di lavorare – prevedere la disoccupazione – prestazioni e termini quadro);
- 6. sono idonei al collocamento.
Custodia dei figli
Trascorse le 16 settimane di tutela che seguono la nascita del figlio, la giovane madre può annunciarsi, di regola, all’Ufficio del lavoro in previsione di collocamento e per richiedere il trattamento di disoccupazione, al termine d’attesa di 5 giorni. La giovane è ritenuta idonea al collocamento quando – dall’ottica della salute e della famiglia e, avendone il diritto (autorizzazione al lavoro) – può accettare un lavoro conveniente e prendere parte alle misure d’accompagnamento (art. 14 OADI). Per essere dichiarata idonea al collocamento, deve aver organizzato la cura dei figli. Infatti, la persona che non può o non vuole – per ragioni personali o familiari – far libero uso della capacità professionale, come solitamente richiesto dal datore di lavoro, non è idonea al collocamento.
Il Tribunale federale ritiene che «le assicurate che, a causa di altri obblighi o di circostanze personali particolari, vogliono esercitare un’attività lucrativa soltanto in determinate ore del giorno o della settimana, possono essere considerate idonee al collocamento, ma solo con riserva. In effetti, bisogna riconoscere la inidoneità al collocamento nel caso in cui l’assicurato ponga limiti così stringenti nella scelta dell’impiego da rendere molto incerta la possibilità del collocamento» (ATF 112 V 217, art. 14 OADI). In pratica, la cura dei figli costituisce spesso un ostacolo all’idoneità al collocamento delle donne.
Diritto alle prestazioni durante la gravidanza
Le donne in disoccupazione non idonee al lavoro e neppure al collocamento – o che lo sono solo parzialmente, a causa di malattia, infortunio o gravidanza – hanno diritto all’indennità giornaliera piena per 30 giorni, a condizione che ricorrano le altre condizioni. Nel caso in cui l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni consecutivi, l’assicurata non ha più diritto alle indennità giornaliere (art. 28 al. 1 LADI).
Mobilità geografica
In generale, l’assicurato(a) deve accettare immediatamente qualsiasi lavoro adeguato, allo scopo di ridurre il termine di disoccupazione. L’art. 16 LADI descrive questa nozione a livello generale. Una certa mobilità geografica è chiaramente richiesta agli assicurati. Nondimeno, i genitori devono poter adempiere i loro doveri nei confronti dei familiari senza notevoli difficoltà (art. 16 cpv. 2f LADI).
In tal caso, l’assicurato è tenuto a comprovare i propri impegni di famiglia.
La disoccupazione, e le relative misure adottate per rimediarvi, devono essere controllate. Tale vigilanza ha luogo nel quadro dei colloqui di indirizzo e di controllo presso gli Uffici regionali di collocamento, URC (art. 17 LADI).
Prescrizioni di controllo in caso di gravidanza
Le donne non idonee al lavoro per via della gravidanza o della maternità non sono tenute a sottomettersi a tali colloqui; devono però presentare un certificato medico all’ufficio competente attestante l’incapacità al lavoro (Bulletin MT/AC 98/1 fiche 9).
Ricerche personali di lavoro
Gli assicurati/le assicurate che vogliono beneficiare delle prestazioni di disoccupazione sono tenuti(e) a fare ricerche d’impiego e a fornirne la prova. Le donne incinte sono dispensate da tali ricerche nei due mesi che precedono il termine previsto per il parto; dopo il parto, sono dispensate solo per le prime 4 settimane di congedo di maternità o se sono inabili al lavoro; in tal caso l’impedimento deve essere attestato mediante certificato medico.