Il secondo pilastro (previdenza professionale) intende garantire un reddito sostitutivo
all’assicurato in pensione, in caso d’invalidità o per i superstiti in caso di decesso
dell’assicurato stesso. Tale sistema è previsto dalla Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e la vecchiaia (LPP RS 831.40) del 25 giugno 1982.
Il suo scopo, ancorato a livello costituzionale, è quello di consentire alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di salvaguardare, in modo appropriato, il loro precedente tenore di vita, unitamente alle prestazioni prestate dal primo pilastro; quest’ultime pensate a copertura dei bisogni di base.
Essendo il secondo pilastro connesso all’attività lucrativa, occorre valutare i seguenti
elementi:
- se e come il genitore – che riduce o cessa l’attività lucrativa dopo la nascita del figlio – può migliorare la sua posizione assicurativa; ;
- se e in quale misura l’obbligo assicurativo sussiste in caso di congedo di maternità,
pagato o non pagato.
Obbligo di contribuzione
I contributi della previdenza professionale consistono, da una parte, in contributi di
risparmio (generalmente commisurati all’età dell’assicurato), e dall’altra, in contributi
prelevati a copertura di rischi di decesso e d’invalidità.
Altri contributi possono essere prelevati a compensazione del rincaro (renchérissement), a favore di un fondo di garanzia (che interviene in sostituzione degli istituti di previdenza insolventi) e per le spese d’amministrazione.
I contributi sono versati dai dipendenti e, per almeno la metà, dal datore di lavoro.
Ripartizione in caso di divorzio (splitting)
Dal 1° gennaio 2000, il Codice civile dispone che in caso di divorzio, i risparmi di previdenza accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio, sono ripartiti a metà tra di loro (artt. 122 e 123 CC e art. 22 della legge sul libero passaggio, LFLP, RS 831.42).
In tal caso, il capitale non viene versato in contanti, ma trasferito nella cassa pensione o sul conto di libero passaggio dell’altro coniuge. Il coniuge non può rinunciare a questo diritto, salvo che la sua previdenza di vecchiaia non sia già assicurata in altro modo (da valutare nel giudizio di divorzio). In una certa misura, questa ripartizione consente alla donna divorziata di migliorare la sua posizione previdenziale.