Il reinserimento rapido e duraturo dei disoccupati nel mondo del lavoro costituisce
l’obiettivo principale dell’assicurazione disoccupazione, completamente revisionata nel 2003.
Piuttosto che concedere indennità (procedura passiva), essa privilegia le misure che
sostengono i disoccupati a reintegrarsi al più presto nella vita professionale.
Con questo obiettivo, l’assicurazione disoccupazione finanzia e incoraggia diverse misure sul mercato del lavoro, quali consulenze di collocamento, il rimborso di spese di reinserimento o di formazione continua, l’organizzazione o il finanziamento di corsi individuali o collettivi, la concessione di indennità di avviamento al lavoro o di formazione, il rimborso di spese di partecipazione a programmi occupazionali e il versamento di indennità giornaliere speciali per stage professionali nelle imprese e nell’amministrazione (pubblica) (art. 60 – 71d LADI).
Indennità di avviamento al lavoro
Questa misura concerne in modo particolare uomini/donne che intendono reinserirsi nella vita professionale.
L’assicurazione disoccupazione può concedere indennità di avviamento al lavoro,
partecipando per sei mesi – in casi eccezionali fino a dodici mesi – ai costi salariali
dell’imprenditore che assume disoccupati di difficile collocamento (artt. 65 e 66 LADI, art. 90 OADI). Se la persona ha almeno 50 anni, la durata di tale misura è di 12 mesi (art. 66 cpv. 2bis LADI). Occorre però che al termine di tale periodo, l’assicurato(a) possa sperare in un’assunzione duratura.
L’indennità copre la differenza tra il salario effettivo che il lavoratore inesperto percepisce e il salario normale che potrà ricevere al termine dell’acquisizione dell’esperienza. La copertura massima può essere del 60% del salario normale. L’indennità è progressivamente ridotta (ad esempio, 60% per i primi 2 mesi; poi il 40% i 2 mesi seguenti e, infine, il 20% per gli ultimi due mesi).
Indennità di formazione
Le indennità di formazione costituiscono anch’esse un sostegno al reinserimento nella vita professionale dopo una fase dedicata all’educazione dei figli. L’assicurazione disoccupazione può finanziare la formazione professionale di tre anni al massimo, nell’ipotesi in cui il genitore interessato ha 30 anni o più e non ha concluso alcuna formazione professionale o quando presenta grandi difficoltà a trovare un impiego corrispondente alla sua formazione. Deroghe al limite di età o alla durata della formazione sono possibili in casi «giustificati». Le indennità sono concesse unicamente se l’assicurato(a) è in possesso di un contratto di formazione ai sensi di legge (art. 66a LADI, art. 90a OADI).
Richiesta (delle indennità)
La richiesta delle indennità di formazione deve essere presentata 8 settimane prima
dell’attivazione delle misure ipotizzate, presso il servizio cantonale di competente (art. 90a cpv. 5 OADI). Il termine quadro si prolunga fino alla fine della formazione accordata (art. 66c cpv. 4 LADI).