Situazioni conflittuali o particolari – Discriminazioni di lavoro – Obblighi delle parti

Le due obbligazioni principali del contratto di lavoro consistono per il lavoratore nella messa a disposizione del proprio tempo e per il datore di lavoro di pagare il salario.

Ma, nell’ambito della relazione, il datore di lavoro è altresì tenuto a tutelare la personalità dei propri collaboratori. Tale obbligo scaturisce dal legame di dipendenza e subordinazione che lega le parti di questo contratto.

Per diritti della personalità, s’intendono tutti quelli inerenti all’essere umano per il solo fatto della sua esistenza, quali la vita, l’integrità fisica e morale – tra cui rientra la reputazione professionale ed economica – le libertà individuali, come la libertà di coscienza e di aderire o meno a un sindacato, la libertà sessuale e la sfera privata che ingloba la sfera intima.

Tali obblighi sono sanciti dal Codice delle obbligazioni (art. 328 CO) e dalla legge sul lavoro (art. 6 LL). Quest’ultima contiene disposizioni precise relative agli obblighi del datore di lavoro nei confronti della donna incinta, della partoriente o della donna che allatta accanto ai diritti generali spettanti a ogni lavoratore/lavoratrice.

Altre leggi possono intervenire, ad esempio, quella sulla protezione dei dati che riguardano i collaboratori. L’art. 328 CO in effetti è completato dagli articoli 328a e 328b CO, che rinviano alla vigente legge sulla protezione dei dati (LPD RS 235.1) del 19 giugno 1992 e alla relativa ordinanza (OLPD RS 835.11) del 14 giugno 1993, norme che si applicano a tutti i rapporti di diritto privato e pubblico come pure al personale della Confederazione. Le amministrazioni cantonali dispongono di proprie disposizioni sulla protezione dei dati.

Obblighi del datore di lavoro secondo la legge sul lavoro

Al datore di lavoro incombe l’obbligo generale di tutelare la salute e di vigilare sulla
sicurezza del personale.

Potrà essere utile ricordare che la portata della legge sul lavoro è tendenzialmente generale e si applica, di norma, a tutte le persone e alle imprese, sebbene determinate deroghe ne limitino il campo di applicazione.

In particolare, gli obblighi del datore di lavoro sono i seguenti (art. 6 cpv. 1, 2 e 2bis LL):

Obbligo di collaborazione delle lavoratrici

Al fine di rendere efficaci le misure sulla tutela della salute, le lavoratrici sono tenute a
collaborare con il datore di lavoro nella loro applicazione (art. 6 cpv. 3 LL).

Informazioni e consultazioni delle lavoratrici o di loro rappresentanti aziendali

Lavoratori/lavoratrici hanno il diritto di essere informati(e), consigliati(e) e consultati(e) sulle questioni che riguardano la tutela della salute.

Il diritto di consultazione implica quello di essere ascoltato preventivamente, prima che il datore di lavoro adotti decisioni rilevanti, nonché il diritto di conoscere le ragioni delle decisioni adottate, allorquando le obiezioni sollevate dal personale non sono state interamente recepite (art. 48 cpv. 1 e 3 LL).

Visite e ispezioni

Le lavoratrici devono essere informate per tempo in prospettiva di visite degli ispettori cantonali del lavoro o da parte di specialisti della sicurezza del lavoro. Si ne fanno richiesta, le lavoratrici possono partecipare alle ispezioni e alle visite di queste autorità, in azienda. Stesso discorso vale anche per visite/ispezioni non preannunciate e impreviste (art. 71 cpv. 1 OLL1).

Informazioni sulle istruzioni delle autorità

Eventuali istruzioni date dalle competenti autorità di controllo al datore di lavoro, devono essere comunicate alle lavoratrici, o ai loro rappresentanti aziendali (art. 71 cpv. 2 OLL1).

In caso di inosservanza di questi obblighi, le lavoratrici hanno la facoltà di riferire
all’ispettorato cantonale competente, in virtù della sede dell’impresa; tale autorità potrà disporre le necessarie misure e adottare, eventualmente, sanzioni nei confronti del datore di lavoro. In base alle circostanze, le informazioni possono essere fornite all’autorità di controllo anche in forma anonima.

Obblighi derivanti dall’art. 328 CO

Non rispettare la personalità dei lavoratori costituisce violazione contrattuale – impugnabile presso l’autorità giudiziaria del lavoro – e, in quanto tale, dar luogo a risarcimento da parte del datore di lavoro per danni o torto morale, alle condizioni di cui agli artt. 97 e ss. e 41 e ss. CO.

L’obbligo di tutela della personalità si protrae anche oltre la cessazione del rapporto di
lavoro; ad esempio, il precedente datore di lavoro non può fornire false informazioni sul dipendente al futuro datore di lavoro.