Quando si smette di lavorare – Pensare al pensionamento – Prestazioni

Nell’ambito delle prestazioni, è opportuno distinguere tra le prestazioni obbligatorie minime LPP e quelle finalizzate a migliorare o a estendere le minime di legge (ultra-obbligatorie).

Il datore di lavoro decide se estendere oltre la soglia legale obbligatoria la previdenza del personale o solo a determinate categorie, eventualmente, in che misura.

Prestazioni minime LPP

Le prestazioni minime obbligatorie ai sensi della LPP sono le seguenti:

Rendita per coniuge – vedovo(a)

In caso di decesso del coniuge, le persone sposate hanno diritto alla rendita per coniuge, alle seguenti condizioni (art. 19 LPP):

Non ricorrendo alcuna delle suddette condizioni, il coniuge ha diritto ad un versamento
unico equivalente a tre rendite annuali (art. 19 cpv. 2 LPP ). Numerose casse prevedono
soluzioni più generose, ad esempio, la rendita per coniuge è dovuta a vita, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, salvo il caso di nuovo matrimonio del
coniuge superstite.

Rendita per (ex-)coniuge divorziato

I coniugi divorziati sono equiparati agli sposati nella misura in cui il matrimonio abbia avuto una durata di almeno 10 anni e nella sentenza di divorzio sia stata loro assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia. (art. 20 OPP2).

Diritto dei concubini (conviventi more uxorio)

Oltre al coniuge e agli orfani, l’istituto di previdenza può prevedere (senza esservi
obbligato!) altri beneficiari di rendite, quali ad esempio:

Il regolamento della cassa stabilisce se queste prestazioni sono in forma di rendita o di
capitale.

Diritto dei partner registrati

Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge, i partner registrati sono assimilati ai coniugi.