Nell’ambito delle prestazioni, è opportuno distinguere tra le prestazioni obbligatorie minime LPP e quelle finalizzate a migliorare o a estendere le minime di legge (ultra-obbligatorie).
Il datore di lavoro decide se estendere oltre la soglia legale obbligatoria la previdenza del personale o solo a determinate categorie, eventualmente, in che misura.
Prestazioni minime LPP
Le prestazioni minime obbligatorie ai sensi della LPP sono le seguenti:
- rendita di vecchiaia all’età di pensionamento (64 per le donne, 65 per gli uomini) o
alla fine anticipata del rapporto di lavoro se l’istituto di previdenza lo prevede.
L’importo corrisponde ad una percentuale del risparmio di vecchiaia acquisito al
momento in cui matura il diritto alla rendita (tasso di conversione);
- rendita complementare per figli (come per la rendita AVS, figli minori di 18/25 anni,
se in formazione);
- rendita per coniuge, a determinate condizioni per l’ex-coniuge (vedovo, vedova);
- rendita d’invalidità (grado e percentuale analoghe alla rendita AI);
- rendita complementare per figli (come per la rendita AI, figli minori di 18/25 anni, se
in formazione);
- prestazioni di libero passaggio – intese come accrediti di vecchiaia e interessi che
devono essere versati all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro in caso di
cambio d’impiego o in caso di cessazione del lavoro. La prestazione di libero
passaggio può essere versata in contanti, a determinate condizioni: quando
l’assicurato lasci definitivamente la Svizzera, inizi un’attività indipendente o quando
l’importo è di modico valore.
Rendita per coniuge – vedovo(a)
In caso di decesso del coniuge, le persone sposate hanno diritto alla rendita per coniuge, alle seguenti condizioni (art. 19 LPP):
- che abbiano almeno un figlio a carico, o
- che abbiano compiuto il 45esimo anno di età e che il matrimonio abbia avuto una
durata minima di 5 anni
Non ricorrendo alcuna delle suddette condizioni, il coniuge ha diritto ad un versamento
unico equivalente a tre rendite annuali (art. 19 cpv. 2 LPP ). Numerose casse prevedono
soluzioni più generose, ad esempio, la rendita per coniuge è dovuta a vita, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, salvo il caso di nuovo matrimonio del
coniuge superstite.
Rendita per (ex-)coniuge divorziato
I coniugi divorziati sono equiparati agli sposati nella misura in cui il matrimonio abbia avuto una durata di almeno 10 anni e nella sentenza di divorzio sia stata loro assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia. (art. 20 OPP2).
Diritto dei concubini (conviventi more uxorio)
Oltre al coniuge e agli orfani, l’istituto di previdenza può prevedere (senza esservi
obbligato!) altri beneficiari di rendite, quali ad esempio:
- le persone che il defunto sosteneva in misura rilevante, o
- la persona che viveva in comunione (di vita) con il defunto, ininterrotta nel corso degli
ultimi 5 anni prima del decesso, o
- la persona che deve assumere il mantenimento di uno o più figli comuni
Il regolamento della cassa stabilisce se queste prestazioni sono in forma di rendita o di
capitale.
Diritto dei partner registrati
Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge, i partner registrati sono assimilati ai coniugi.