A livello svizzero
A partire dal 1° gennaio 2023 le persone che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione avranno diritto a un congedo di adozione di due settimane, sotto forma di singoli giorni (dieci in tutto) o settimane (due, fine settimana inclusi).
Per avere diritto al congedo, entrambi i genitori devono essere lavoratori salariati. Possono scegliere chi dei due usufruisce del congedo o dividerlo tra loro, ma non possono usufruirne contemporaneamente.
- Il congedo dovrà essere preso entro un anno dall’accoglimento del bambino
- Non è previsto alcun congedo di adozione per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner.
- I giorni di congedo andranno ad aggiungersi alle vacanze, che il datore di lavoro non potrà dunque ridurre.
- L’indennità di adozione ammonterà all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima dell’accoglimento del bambino, ma non potrà superare i 220 franchi al giorno. Due settimane di congedo daranno diritto a 14 indennità giornaliere, ossia a un importo massimo di 3080 franchi.
- L’indennità di adozione non sarà versata automaticamente, ma andrà espressamente richiesta alla Cassa federale di compensazione.
Il diritto federale lascia ai cantoni la facoltà di introdurre congedi di adozione (art. 16h LIPG).
Congedi di adozione talvolta sono previsti dalle convenzioni collettive di lavoro, tra le altre, quella sui Politecnici federali (v. Il Bebè è nato – congedo di maternità – i Politecnici federali), e da disposizioni di diritto pubblico, per il personale di enti pubblici.
A livello cantonale
E’ possibile che legislazioni cantonali prevedano un congedo di adozione. Ad esempio, è il caso del cantone di Ginevra, dove, sia il padre sia la madre dell’adottato beneficiano di un simile congedo, nella misura in cui:
- l’uno dei genitori sia salariato, indipendente o disoccupato ;
- sia stato assicurato obbligatoriamente presso l’AVS durante i 9 mesi precedenti
l’affido del figlio in prospettiva dell’adozione;
- abbia esercitato un’attività lucrativa per 5 mesi a Ginevra durante tale
periodo;
- che lavori o sia in disoccupazione alla data dell’affido del bambino;
- che il bambino abbia meno di 8 anni al momento dell’adozione.
Riccorendo tali condizioni, il congedo di adozione è di 16 settimane retribuite all’80% del salario. L’indennità minima è fissata a 62 franchi al giorno e quella massima è pari a 280 (dati 2012).
Altri cantoni, come quello di Friborgo (dal 1° luglio 2011) o Vaud (dal 1° gennaio 2009), prevedono – nel caso in cui il congedo di adozione sia dovuto – indennità di adozione, che possono essere subordinate alla disponibilità di risorse o a limiti di età dell’adottato. Per Friborgo sono pari a 38.20 franchi al giorno per le madri senza attività lucrativa ; per le madri con attività lucrativa, quando il loro reddito medio giornaliero non supera tale somma, hanno diritto alla differenza.
Legislazioni di enti pubblici (stato: 15 feb. 2011)
Determinati cantoni e comuni prevedono congedi di adozione per il loro personale. Otto cantoni non l’hanno previsto; sei accordano tra 2 e 4 giorni di congedo; cinque cantoni 8 settimane pagate (TI, LU, BS, SG, VD); tre cantoni ne concedono 12 (VS, FR soltanto alla madre e BL non retribuito), per cui solo due cantoni concedono 16 settimane o 4 mesi (NE e ZH, con la possibilità di un mese supplementare, ma non pagato); Ginevra prevede un congedo di 20 settimane di congedo d’adozione soltanto per la madre.
Quanto alle città, nove su venticinque esaminate non prevedono alcun congedo; sette
accordano 8 settimane pagate ai loro impiegati che adottano un bimbo (Lugano, Basilea, Berna, Friburgo, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains e La Chaux-de-Fonds). Coira ne concede 14; invece Zurigo, Winterthur, Vernier e Uster ne concedono 16; Lancy – come Ginevra – ne concede 20; Losanna prevede 4 mesi di congedo al suo personale – donna o uomo che siano – e se entrambi i genitori adottivi sono dipendenti del comune, due mesi supplementari al secondo genitore.